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a cura di Marta Galluzzi

 

Nell’articolo di Agosto abbiamo affrontato l’ipotesi in cui al passeggero viene negato l’imbarco per cd. overbooking. Non è l’unico caso in cui la tanto attesa vacanza può trasformarsi in una brutta esperienza.

Immaginiamo di arrivare in aeroporto e scoprire che il nostro volo è stato cancellato, oppure che a causa di un ritardo dovremo aspettare diverse ore prima di imbarcarci.

In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra:

  • il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;

  • l’imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;

  • l’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero. 

Inoltre, in caso di prolungato ritardo, vi è diritto ad una adeguata assistenza, che può concretizzarsi in:

  • fruizione di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;

  • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;

  • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;

  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

In alcuni casi si ha diritto anche alla compensazione pecuniaria, il cui ammontare dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa.

Per voli nell’Unione Europea è prevista una compensazione di:

  • 250 euro per tratte fino a 1500 km;

  • 400 euro per tratte superiori.

Per i voli che partono da un aeroporto dell’UE verso un paese non comunitario:

  • 250 euro fino a 1500 km;

  • 400 euro per tratte da 1500 a 3500 km;

  • 600 euro per tratte superiori ai 3500 km.

E’ tuttavia importante ricordare che se la compagnia offre un volo alternativo la compensazione è ridotta alla metà. Non c’è diritto alla compensazione se il volo è stato cancellato per cause straordinarie che non dipendono dalla compagnia aerea; se tale cancellazione è stata comunicata due settimane prima della data del volo; se la compagnia offre un volo alternativo a condizioni simili.

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