Pignoramenti illegittimi. L’Avv. Lucarella ci aveva visto giusto!

GIUSTIZIA

Le ricerche dell’Avv. tributarista di Martina Franca trovano conferma nei provvedimenti del Tribunale di Taranto










 

Una bomba giuridica. Con queste chiare parole l’Avv. tributarista di Martina Franca, Angelo Lucarella, definì la sentenza della Consulta n. 114/2018 del 17 aprile scorso, concernente l’illegittimità costituzionale dell’art. 57 (comma 1, lettera a) del DPR 602/73. Dal lontano ’99 all’aprile scorso, ai contribuenti soggetti a pignoramento dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia), non era garantita tutela, degna di tale menzione, in merito ad una legittima difesa legale: tutto ciò in una logica considerata, a più riprese, vessatoria dell’Ente centrale.

Lucarella è un affermato cultore – doveroso ricordarlo – di diritto Costituzionale presso il dipartimento jonico dell’Università di Bari.

Nelle sue ricerche, non a caso, ci aveva visto giusto… Il 10 luglio in sede di analisi al Tribunale di Taranto, il giudice ha riscontrato parametri di sospetta illegittimità costituzionale del D.L. 193/2016: norma istitutiva dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il legale tributarista da noi ascoltato, in merito al caso, tempo fa pubblicò un approfondimento scientifico su rinomate riviste giuridiche: “Diritto e Diritti” e “Altalex”. Fra le righe della sua ricerca non mancano, inoltre, i passaggi su un’eventuale violazione di Diritti Umani della CEDU che interesserebbero (plausibile) la Corte di Giustizia Europea. E per quanto concerne il provvedimento del Tribunale di Taranto? Lucarella non ha dubbi: «Ha emesso il provvedimento proprio in ragione della non manifesta infondatezza delle ragioni addotte a sostegno”, nonché dell’elevato importo dei crediti azionati dall’esattore  in relazione al c.d. Pericolum Ossia – conclude – alla concreta probabilità di danno per il cittadino». Ad onor di cronaca, doveroso è sottolineare che se il provvedimento non è paragonabile ad una sentenza giudiziale si appresta a diventare, d’altro canto, un precedente che darà il via a nuove prospettive nei Tribunali: «E’ vero, quanto ottenuto dal Tribunale non è un risultato definitivo di cui si può gioire unitamente ai numerosi contribuenti vessati, ma di certo è l’apertura di una finestra giuridica che inizierà – conclude – a far respirare diversamente i polmoni della Giustizia!».

La prossima udienza si terrà il 18 settembre ed il Giudice – alla luce della dichiarata “non manifesta infondatezza” riguardante il ricorso del contribuente difeso dall’avv. Lucarella – si troverà dinanzi ad un crocevia: risolvere, allo stato degli atti, autonomamente il conflitto normativo, oppure rimettere il contenzioso nelle mani della Corte suprema così da fugare ogni equivoco sorto di presumibile incostituzionalità.

Redazionale

 

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